Ufficio Passaporti. Disciplina e direttive per la gestione del rilascio del passaporto ed altri documenti validi per l’espatrio.

Data di pubblicazione:
07 Ottobre 2016
Ufficio Passaporti. Disciplina e direttive per la gestione del rilascio del passaporto ed altri documenti validi per l’espatrio.
A seguire si da diffusione dei contenuti rivolti alla cittadinanza della circolare relativa all’oggetto

MODALITA’ E TEMPI PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO
La presentazione dell’istanza di rilascio del passaporto, avviene in ognuno dei giorni stabiliti, tramite prenotazione all’agenda elettronica accessibile mediante collegamento diretto online ad internet dal sito: www.poliziadistato.it cliccando il link passaporti, oppure dal sito www.passaportonline.poliziadistato.it a seguito del quale si ha l’opportunità di scegliere il giorno e l’orario maggiormente confacenti con le proprie esigenze, tenendo conto che, di norma, il delay massimo rispetto all’ora dell’appuntamento è di circa quindici minuti.

Due sono le modalità di presentazione dell’istanza:
  1. Cittadini italiani che debbono depositare le impronte:
Sono tutti i cittadini italiani di età superiore ai 12 anni che debbono preventivamente accedere alla
prenotazione mediante agenda online per ottenere l’appuntamento per la presentazione diretta ed obbligatoria agli sportelli dell’Ufficio Passaporti per depositare le impronte e presentare la richiesta del passaporto, fatti salvi i casi di motivata e comprovata urgenza (lavoro, studio, salute) che siano incompatibili con i tempi di prenotazione online, in tali casi le situazioni rappresentate saranno oggetto di valutazione e, in caso di accoglimento, sarà riservato uno spazio per l’accettazione in data che sarà comunicata all’interessato;
  1. Cittadini italiani che non debbono depositare le impronte:
Sono tutti i cittadini italiani di età inferiore ai 12 anni la cui istanza per il rilascio del passaporto non richiede il deposito delle impronte e che, pertanto, può essere presentata tramite il Comune di residenza, qualora lo stesso Comune effettui il servizio di consegna e ritiro presso l’Ufficio Passaporti; nel caso di residenza in Comune che non effettui tale servizio, si dovrà provvedere a fissare un appuntamento tramite agenda online, entrambi i genitori dovranno presentarsi allo sportello con il minore o, in alternativa, con una fotografia autenticata del medesimo.
             Il ritiro del passaporto può avvenire a domicilio, secondo la procedura indicata più avanti,  direttamente allo sportello dell’Ufficio Passaporti da parte dell’interessato o da suo incaricato munito di delega scritta corredata da fotocopia del documento d’identità del richiedente stesso, sottoscritta in originale, senza alcun bisogno di appuntamento, presso il comune di residenza per i cittadini residenti nei Comuni che effettuano il servizio di consegna e ritiro presso l’Ufficio Passaporti.
            Casi di urgenza che non rendono compatibile la prenotazione online con le necessità documentate dall’utente per ottenere il rilascio del passaporto: tali situazioni possono essere rappresentate direttamente all’operatore allo sportello che raccoglierà la documentazione attestante l’urgenza e comunicherà la data in cui il richiedente potrà presentare la richiesta; per via telematica all’indirizzo: urp.quest.co@pecps.poliziadistato.it, sarà comunicata successivamente la data in cui potrà essere presentata l’istanza, compatibilmente con le possibilità di assorbimento dell’Ufficio. Il responsabile dell’Ufficio valuterà la consistenza delle motivazioni e provvederà ad assegnare un appuntamento in tempi compatibili con le esigenze del richiedente. Si evidenzia che le urgenze verranno garantite compatibilmente con le possibilità dell’Ufficio non essendo contemplata alcuna procedura dalla vigente normativa, nessuna sovratassa è quindi dovuta per la trattazione di pratiche in urgenza ed il semplice possesso di biglietto aereo e/o documentazione relativa a viaggi e/o impegni di lavoro o studio o salute garantiscono la trattazione dell’istanza nei tempi richiesti dall’utente.
            Viaggi d’istruzione scolastici e/o soggiorni studio all’estero di gruppi. Negli ultimi anni si è assistito ad un notevole aumento di viaggi d’istruzione scolastica all’estero e e del fenomeno delle vacanze studio, considerato che la possibilità di espatrio (anche in ambito Schengen) di minore infraquattordicennale unitamente a persone diverse dai genitori, è subordinata ad autorizzazione dell’Autorità di P.S. e che le procedure per il rilascio delle relative “Dichiarazioni di accompagno” è diventata più elaborata e complessa e che tali richieste si assommano in periodi relativamente ravvicinati dell’anno, si invitano i Comuni, per quanto possibile, nel caso di richieste da parte di insegnanti e/o Dirigenti scolastici, a evidenziare la necessità di presentare con ampio anticipo tali richieste all’Ufficio Passaporti, per consentire il rilascio dei documenti entro temi ragionevoli e compatibili tra le esigenze dei richiedenti e quelle dell’Ufficio. Si raccomanda di evidenziare che in presenza nelle classi di alunni con nazionalità diverse da quella italiana è necessario contattare l’Ufficio Immigrazione della Questura, essendo tali autorizzazioni diversamente disciplinate.

ORARI DELLO SPORTELLO ED INFORMAZIONI DELL’UFFICIO PASSAPORTI
            In considerazione dell’aumento del flusso di richiedenti il passaporto e gli altri documenti per l’espatrio, e delle mutate condizioni di presentazione delle istanze, l’Ufficio Passaporti della Questura di Como è stato rilocato nella nuova sede di Via Italia Libera, in edificio adiacente la sede del Comando Sezione della Polizia Stradale in locali di recente realizzazione. Esso è raggiungibile in auto da Viale Giulio Cesare al semaforo successivo l’incrocio con Via Milano a destra, a piedi da Viale Varese o Via Giulini, direzione Viale Roosevelt. Stante l’esiguo numero dei parcheggi situati lungo via Italia Libera, si consiglia di utilizzare per quanto possibile i mezzi pubblici (fermata degli autobus urbani di Piazza Vittoria, fermata linea TRENORD Como Borghi, a 300 metri dall’Ufficio) mentre per coloro che debbono necessariamente raggiungere l’Ufficio in auto, i parcheggi più vicini si trovano in Via Regina (cimitero monumentale), Viale Varese, e l’autosilo ubicato presso il Palazzo di Giustizia di Como in Via Auguadri.
L’Ufficio Passaporti osserva i seguenti orari di apertura al pubblico, sono da intendersi esclusi i festivi infrasettimanali fra i quali rientra la festività di Sant’Abbondio, patrono di Como, che cade il 31 agosto:
GIORNO ORARIO APERTURA RICHIESTA PASSAPORTI RITIRO PASSAPORTI DICHIARAZIONI ACCOMPAGNO VARIE (VARIAZIONI RESIDENZA)
LUNEDI’ 09.00-12.30 APPUNTAMENTO LIBERO LIBERO LIBERO
MARTEDI’ 09.00-12.30 APPUNTAMENTO LIBERO LIBERO LIBERO
MERCOLEDI’** 08.30-15.30** APPUNTAMENTO LIBERO LIBERO LIBERO
GIOVEDI’ RISERVATO AGLI ENTI PUBBLICI (COMUNI E SCUOLE)
VENERDI’ 09.00-12.30 APPUNTAMENTO LIBERO LIBERO LIBERO
SABATO 09.00-12.30 APPUNTAMENTO LIBERO LIBERO LIBERO
 
MERCOLEDI’** AD ECCEZIONE DEL PERIODO 15 LUGLIO – 15 SETTEMBRE E 24 DICEMBRE 07 GENNAIO
Per eventuali informazioni è possibile contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) alle utenze 031317513 – 031317599.

DOCUMENTI NECESSARI PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO ORDINARIO
            All’atto dell’acquisizione della modulistica per il rilascio del passaporto, il richiedente dovrà indicare un recapito telefonico, preferibilmente numero di cellulare, al fine dio facilitare eventuali comunicazioni e prevenire possibili ritardi nel rilascio del documento richiesto.
            La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
  1. copia di un documento d’identità valido (es. carta d’identità, o ogni altro documento equipollente munito di fotografia del titolare);
  2. due fotografia formato tessera recenti (massimo 6 mesi);
  3. un contributo amministrativo (marca da bollo) da € 73,50 (dal 24 giugno 2014 è abolita la tassa annuale di concessioni governative per il passaporto da € 40,29. Pertanto TUTTI i passaporti, anche quelli già emessi, saranno validi fino alla scadenza degli stessi per tutti i viaggi , inclusi quelli extra U.E., senza che vi si ala necessità di pagare la tassa di € 40.29;
  4. ricevuta dell’avvenuto pagamento di € 42,50 sul c.c.p. 67422808 intestato a : Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – causale: “importo per il rilascio del passaporto elettronico”.
  5. Se il richiedente è già titolare di un passaporto e se ne richiede uno nuovo a causa di deterioramento o scadenza di validità, con la documentazione dovrà consegnare il vecchio passaporto. In caso di richiesta di nuovo passaporto per smarrimento o furto, la richiesta deve essere correedata dalla denuncia.
  6. Se il richiedente è genitore di figli minori, deve esser allegato l’assenso dell’altro genitore.
FOTOGRAFIE*
                        Le fotografie formato tessera dovranno presentare obbligatoriamente le seguenti caratteristiche , in conformità alla normativa ICAO:
  • Sfondo bianco;
  • Immagine in posizione frontale all’obiettivo;
  • Capo scoperto (ad eccezione dei casi in cui la copertura con velo, turbante o altro sia imposta per motivi religiosi, purchè i tratti del viso siano ben distinguibili);
  • (qualora presenti) occhiali da vista con lenti non colorate e senza riflessi, con montatura leggera o trasparente che non alteri i tratti del viso e posizionati in modo da non rendere indistinguibile l’iride.
Per la legalizzazione della fotografia presso l’Ufficio Passaporti è necessaria la presenza dell’interessato anche nel caso di minore di anni 12. Tuttavia la fotografia apposta sulla richiesta potrà essere legalizzata preventivamente anche dall’Ufficiale d’Anagrafe il quale avrà cura di indicare negli appositi spazi il documento identificativo apponendo la propria firma ed il timbro dell’Ufficio. A titolo esemplificativo vedasi la riproduzione della domanda in allegato.

RILASCIO PASSAPORTO AD UN MAGGIORENNE
Casi più frequenti
  1. Richiedenti con figli minori: l’istanza dovrà essere presentata mediante apposito modulo compilato e sottoscritto dall’utente nonché dichiarazione di assenso all’espatrio firmata da parte dell’altro genitore allegando copia del documento d’identità di quest’ultimo, firmato in originale;
 
Tuttavia, se il genitore che deve prestare l’assenso è:
  1. Cittadino extracomunitario: la firma dovrà essere apposta alla presenza di un pubblico ufficiale che ne attesterà la sottoscrizione:
  2. Cittadino comunitario: sarà sufficiente che l’atto di assenso all’espatrio, debitamente firmato, sia corredata da fotocopia di documento di identità, con firma apposta in originale (equiparato a cittadino italiano);
  3. Deceduto: l’istanza dovrà essere corredata da un’autocertificazione del richiedente attestante il decesso dell’altro genitore;
  4. Irreperibile o nel caso uno dei genitori non intende firmare: l’istanza dovrà essere corredata dal Nulla Osta del Giudice Tutelare del Tribunale di residenza del figlio minore;
  5. Anche nel caso i genitori di figli minori si siano dati reciproco assenso, al rilascio dei documenti per l’espatrio nella sentenza di separazione o di divorzio, dovrà essere comunque acquisito il relativo assenso da parte di entrambi, ovvero il Nulla Osta del Giudice Tutelare
 
  1. Richiedente con figli minori non cittadini italiani e residenti stabilmente all’estero: la richiesta dovrà essere corredata da autocertificazione di cui allo specifico modulo allegato;
  2. Richiesta di passaporto da parte di cittadino neoitaliano: lo status di cittadino italiano sarà verificato attraverso il possesso della carta di identità, che dovrà indicare il possesso della cittadinanza italiana; tuttavia, al fine di allineare la posizione del cittadino con l’Ufficio Immigrazione, si ritiene opportuno fornire al cittadino copia della lettera di trasmissione dei documenti di soggiorno inviati all’Ufficio Immigrazione poichè accade sovente che il cittadino chieda il passaporto prima che la documentazione necessaria alla cancellazione del medesimo dall’elenco degli stranieri sia giunta all’Ufficio Immigrazione.
  3. Rifacimento del passaporto per modifica dati anagrafici: la richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione comprovante la variazione;
  4. Richiedente residente in altra provincia: dovrà esser indicato il comune di domicilio in questo ambito provinciale. I tempi di attesa in questo caso si allungheranno in quanto il rilascio del passaporto è subordinato al Nulla Osta rilasciato dalla Questura di appartenenza che verrà richiesto a cura dell’Ufficio Passaporti;
  5. Richiedente residente all’estero e iscritto A.I.R.E: nella richiesta dovrà essere indicato:
  1. Il Comune e l’indirizzo di effettiva residenza all’estero, il Comune di iscrizione A.I.R.E.;
  2. La Rappresentanza Diplomatica italiana all’estero dove risulta iscritto;
  3. Un recapito telefonico italiano.
Anche in questo caso, il rilascio del passaporto è subordinato a rilascio del Nulla Osta da parte della rappresentanza Consolare italiana all’estero. Tuttavia è opportuno segnalare che non potrà essere rilasciato un passaporto ad un cittadini italiano che, vivendo all’estero, non sia iscritto all’A.I.R.E. o all’A.P.R. di un comune italiano.
 
RILASCIO PASSAPORTO PER MINORI
            Secondo la normativa vigente (estesa anche alle carte d’identità rilasciate dai Comuni) i passaporti per minori devono avere due diverse tipologie di validità, al fine di garantire l’aggiornamento della fotografia e l’identificazione del minore ai controlli di frontiera.
  • Minore da 0 a 3 anni: validità triennale;
  • Minore da 3 al compimento dei 18: validità quinquennale;
Per la richiesta da presentare all’Ufficio, si dovrà utilizzare l’apposito modulo per minorenni con le indicazioni che si elencano di seguito:
  1. La foto del minore dovrà avere le caratteristiche ed essere legalizzata secondo le modalità già indicate nella sezione “fotografie”;
  2. La richiesta di rilascio del passaporto dovrà contenere i dati del minore e dovrà comunque essere firmata dai genitori. La contestuale firma dei genitori negli appositi spazi del modulo di richiesta del passaporto consente di esprimere non solo l’atto di assenso all’espatrio, ma anche di autocertificare la veridicità di tutti i dati riportati nella richiesta stessa. Pertanto è importante che la richiesta sia sempre sottoscritta da almeno un genitore, allorquando si producano singole dichiarazioni di assenso
  3. La firma per l’assenso all’espatrio da parte degli esercenti la potestà genitoriale dovrà esser apposta nell’apposito spazio dedicato in calce alla richiesta, ovvero utilizzando il modello di assenso scaricabile dal sito www.poliziadistato.it, allegando una fotocopia fronte – retro della carta d’identità firmata in originale dal genitore assente, e, nel caso di genitore extracomunitario, la firma dovrà essere apposta alla presenza di un Pubblico Ufficiale. Se il genitore non è presente sul Territorio Nazionale, potrà recarsi presso la Rappresentanza Diplomatica italiana nel paese estero dove si trova e firmare l’assenso di fronte al personale dell’Ambasciata o consolato preposto, l’atto, in questo modo legalizzato, sarà poi trasmesso in Italia dall’Ufficio diplomatico;
  4. Il minorenne, se di età inferiore ai 14 anni, per viaggiare all’estero dovrà esser accompagnato dai genitori o da altro accompagnatore da loro autorizzato, in questo ultimo caso, dovrà essere allegata la “dichiarazione di accompagno” rilasciata ai genitori dall’Ufficio Passaporti;
  5. Se uno dei genitori è deceduto dovrà esser allegata autocertificazione o eventuale documentazione anagrafica attestante tale condizione;
  6. Nel caso di irreperibilità o mancato assenso da parte di un genitore dovrà essere allegata l’autorizzazione del Giudice Tutelare competente;
  7. Se il minore è stato riconosciuto da un solo genitore dovrà essere allegata autocertificazione del genitore attestante la condizione di unico esercente la potestà genitoriale sul minore;
  8. L’affido esclusivo ad uno dei genitori non fa decadere l’esercizio della potestà genitoriale dell’altro genitore, di conseguenza, è sempre necessario avere l’assenso dell’altro genitore, ovvero il Nulla Osta del Giudice Tutelare;
  9. Se un genitore ha perso la potestà genitoriale dovrà essere allegato il decreto di perdita della potestà rilasciato dal Tribunale per i Minorenni. L’Ufficio passaporti provvederà a verificare attraverso il Tribunale stesso che il decreto sia esecutivo e che il genitore decaduto dalla potestà non abbia chiesto di rientrarne in esercizio.
  10. Se i genitori si sono dati reciproco assenso, anche per i figli minori, al rilascio dei documenti per l’espatrio nella sentenza di separazione o di divorzio, dovrà essere comunque acquisito il relativo assenso da parte di entrambi, ovvero il Nulla Osta del Giudice Tutelare
 
RICHIESTA DI RECAPITO A DOMICILIO DEL PASSAPORTO
            Dal 2014 è stata attivata, a pagamento e quindi in forma facoltativa a richiesta dell’interessato, la procedura di consegna del passaporto al domicilio del richiedente.
            Il costo del servizio a carico dell’Utente è di € 8,20, comprensivo di spese di spedizione e assicurazione per il recapito a domicilio. L’importo va corrisposto in contante direttamente all’incaricato del servizio postale che consegnerà il passaporto previa esibizione del documento di identità del ricevente.
            Il servizio di recapito a domicilio del passaporto deve essere chiesto nel momento in cui si presenta la richiesta di passaporto, compilando con il proprio indirizzo l’apposita busta fornita dall’operatore di Polizia  il quale rilascerà ricevuta di acquisizione della pratica con l’indicazione id un codice identificativo da utilizzare sul sito di Poste Italiane per seguire la tracciabilità della spedizione.
            In caso di mancata consegna:
  • In assenza del destinatario verrà lasciato un avviso di mancata consegna e decorsi trenta giorni senza ritiro, il documento sarà riconsegnato all’Ufficio Passaporti emittente. Per il ritiro alla Posta entro i trenta giorni vale la procedura standard per il ritiro della posta registrata (riconoscimento del destinatario o di altra persona con delega e fotocopia del documento firmata);
  • In caso di indirizzo errato Poste Italiane riconsegnerà il documento all’Ufficio Passaporti emittente;
  • In caso di smarrimento della busta, Poste Italiane rimborserà la somma di € 50,00 al cittadino che dovrà pagare unicamente il bollettino di € 42,50 relativo al rilascio di un altro libretto.
DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNO
            E’ una dichiarazione che viene rilasciata dall’Ufficio Passaporti ai minori di anni 14, nella quale vanno indicati gli accompagnatori, diversi dai genitori.
            La richiesta di dichiarazione di accompagno dovrà recare:
  1. La firma dei genitori o di chi esercita la potestà tutoria;
  2. Dati del minore;
  3. Dati dell’accompagnatore o dell’ente o del vettore di trasporto del minore, in quest’ultimo caso nello spazio dedicato sul modulo di richiesta dovrà esser indicato genericamente, ad esempio “Personale compagnia aerea …….” ;
  4. Luogo di destinazione e periodo;
  5. Fotocopia dei documenti di identità del minore, dei genitori e del/degli accompagnatori.
E’ opportuno evidenziare che:
  1. La validità della dichiarazione è da ricondursi, di norma, ad un solo viaggio andata e ritorno ed il termine massimo di validità entro cui devono essere ricomprese le date di partenza ed arrivo è di massimo sei mesi, salvo la possibilità demandata all’Ufficio in presenza di particolari e documentate motivazioni (es. affidamento del minore ad istituto di cura o di formazione) di accordare un periodo di validità superiore ai sei mesi;
  2. La dichiarazione è necessaria ogniqualvolta il minore attraversi la frontiera nazionale con persone diverse dai genitori, anche quando il viaggio avviene in area Schengen;
  3. La dichiarazione non può superare la data di scadenza del documento di identità del minore ;
  4. Essendo la dichiarazione parte integrante del documento di identità, è necessario che al momento della richiesta venga specificato il tipo di documento che verrà utilizzato dal minore per il viaggio (carta d’identità o passaporto).
Qualora il cittadino intenda affidare il minore alla compagnia aerea è opportuno, prima di acquistare il biglietto, si informi se la effettui il servizio di stewarding per i minori.
N.B. La dichiarazione di accompagno non può essere rilasciata per viaggi sul territorio nazionale anche se alcune compagnie aeree continuano erroneamente a richiederla a causa di loro regolamenti interni, così come non può essere rilasciata al minore che viaggia con uno dei due genitori.
 
POTESTA’ GENITORIALE – TUTORE – AFFIDATARI
  1. La potestà genitoriale spetta ad entrambi i genitori e può essere limitata o sospesa solo a seguito di uno specifico decreto emesso dal Tribunale per i minorenni. In qualsiasi momento, il genitore nei cui confronti viene dichiarata caducata la potestà genitoriale, può chiedere di rientrarne in esercizio.
  2. Nei casi in cui il tribunale per i minorenni disponga l’affido del minore a terze persone (servizi sociali, case famiglia ecc.) se i genitori non hanno perso la potestà genitoriale, dovranno comunque firmare la richiesta del passaporto e rilasciare il loro assenso. In mancanza delle firme di questi ultimi, per espresso rifiuto o perché irreperibili, dovrà esser acquisito oltre al decreto di affido del Tribunale per i Minorenni, anche il Nulla Osta del giudice Tutelare.
  3. Nei casi in cui l’Autorità Giudiziaria disponga l’affido esclusivo del minore ad uno solo dei due genitori, non decade la potestà genitoriale dell’altro genitore, del quale necessita in ogni caso acquisire l’assenso. In caso di rifiuto o impossibilità, si dovrà acquisire il Nulla Osta del giudice Tutelare.
  4. Nel caso di nomina di un tutore, la richiesta dovrà essere firmata dal tutore stesso e dovrà essere allegato il decreto di nomina ed il verbale di giuramento.
  5. Se ci fosse la necessità di far accompagnare tali minori dai genitori affidatari o da altri, sarà sempre necessaria la richiesta sottoscritta dal tutore accompagnata dall’assenso all’espatrio. I genitori affidatari non esercitano la potestà genitoriale.
In tutti i casi di cui sopra, per i quali l’Ufficio Passaporti dovrà procedere a verifiche presso il Tribunale per i Minorenni (es. reintegro potestà genitoriale per il genitore decaduto), non sarà possibile garantire con certezza i tempi per il rilascio del documento valido per l’espatrio.
 
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
            E’ una figura di protezione giuridica prevista nei confronti di una persona maggiorenne che, per effetto di infermità o menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
            Viene nominato dal Giudice Tutelare previa redazione di un verbale di giuramento che attesti l’accettazione dell’incarico, che può avere durata temporale o permanente. L’amministratore di sostegno esercita il suo mandato per atti di amministrazione ordinaria espressamente indicati nel decreto di nomina, di cui una copia dovrà essere allegata all’istanza di rilascio del passaporto.
            Poiché la richiesta di rilascio del passaporto viene considerata un atto di straordinaria amministrazione, coloro che richiedono il passaporto e per i quali è stato nominato un amministratore di sostegno, dovranno far sottoscrivere tale richiesta dall’amministratore stesso, corredata dal Nulla Osta del Giudice Tutelare.
GIUDICE TUTELARE
            Interviene nelle controversie fra adulti con prole, surrogando o sostituendo la loro potestà, totale o parziale, mediante l’emanazione di pareri e/o concedendo il Nulla Osta richiesto e necessario per il rilascio di documenti nel caso di conflitti tra genitori di minori, prima della richiesta o anche successivamente in caso di revoca dell’assenso effettuata in precedenza da uno dei genitori.
            Il Giudice Tutelare è competente, inoltre, per i seguenti casi:
  1. Poteri straordinari dell’amministratore di sostegno;
  2. Per la concessione dei Nulla Osta per minori affidati, privi o con ridotta potestà genitoriale;
  3. Per il rilascio di Nulla Osta dei minori con prole, privi del decreto di emancipazione;
  4. Per la nomina del tutore/amministratore di sostegno e la definizione dei suoi poteri di ordinaria/straordinaria amministrazione.
 
 
 
TRIBUNALE PER I MINORENNI
            Interviene per tutelare i minori nei casi di perdita della potestà genitoriale di uno o entrambi i genitori, o nei casi di affidamento dei minori ai servizi sociali, mediante la produzione, in copia, dei relativi decreti emanati, fatto salvo l’obbligo dell’Ufficio Passaporti, di richiedere all’A.G. emittente, la verifica dell’attualità del provvedimento.
PASSAPORTI PER RELIGIOSI
            Per i ministri di culto e religiosi che esercitano la loro attività in qualità di missionari all’estero, la richiesta di rilascio di passaporto può essere presentata in esenzione dal pagamento del contributo amministrativo di € 73,50 e del versamento di € 42,50 per il costo del libretto.
            La domanda, con la specifica richiesta di esenzione, dovrà essere corredata dall’attestazione della sussistenza della condizione suddetta rilasciata dal responsabile del competente Ufficio della Diocesi, in caso di missione diocesana, o dall’Ordine di appartenenza del missionario.
DOPPIO PASSAPORTO
            Il Ministero degli Affari Esteri ha disciplinato, in taluni casi eccezionali, le modalità di rilascio del secondo passaporto ai cittadini italiani che ne facciano richiesta, il cui rilascio e la cui durata sono subordinati alla valutazione discrezionale, dopo un’istruttoria di merito, dal Dirigente dell’Ufficio Passaporti.
            La documentazione necessaria può essere richiesta mediante contatti preventivi e diretti con il Responsabile dell’Ufficio Passaporti.

 

Allegati

Ultimo aggiornamento

Giovedi 09 Marzo 2023