Si rende noto che, con la modifica apportata dall'art. 30 bis Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni") all'art. 2 del DPR n.445/2000 (in vigore dal 15 settembre 2020) anche i privati sono tenuti ad accettare le autocertificazioni.
I privati non hanno più la facoltà, ma l’obbligo preciso di applicare le misure di semplificazione documentale previste dal Testo unico sulla documentazione amministrativa, quali ad esempio i dati tipicamente oggetto di certificazione: residenza (anche storica), stato di famiglia (con eventualmente indicate le relazioni di parentela), stato libero, regime patrimoniale in base all’atto di matrimonio, e molto altro ancora.
Ciò si traduce, in primo luogo, nell’obbligo per il privato (Banca, Assicurazione, Notaio, Avvocato etc.) di accettare l’autocertificazione e nella conseguente possibilità di ottenere l’accesso ai dati in una modalità semplificata per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei cittadini.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Anagrafe, ove, tra l’altro, è disponibile la modulistica.